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Versione completa: I pazienti denunciano la legge 40 alla Commissione Europea
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In occasione della conferenza stampa che si è tenuta il 23 maggio scorso a Roma è stata rilanciata la decisione di rivolgersi alla Commissione Europea per denunciare i danni subiti dai pazienti italiani a causa della legge 40. Le prime denunce sono già partite, ma più saranno e meglio è.

L'iniziativa è sostenuta da tutte e 5 le associazioni confederate ma in particolare si occupa del coordinamento l'avvocata Filomena Gallo dell'associazione Amica Cicogna.

Posterò qui sotto alcuni materiali utili, incluso un fac simile della denuncia, cmq chi è interessato a partecipare a questa iniziativa può contattare direttamente Filomena all'email amica.cicogna@virgilio.it.

Vi invito ad aderire numerosi!!!!!!!!!!

(fatemi poi sapere, con un post qui in coda o una mail a info@assocercounbimbo.net, la vostra eventuale adesione, così tengo il conto)
DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA - DESCRIZIONE

In base al trattato CE la Commissione europea è responsabile della corretta applicazione del diritto europeo negli Stati membri. La Commissione viene a conoscenza di possibili violazioni del diritto europeo da parte degli Stati membri attraverso la propria attività di vigilanza sull’applicazione del diritto europeo o attraverso le denunce. Se necessario, essa ricorda agli Stati membri le loro responsabilità per quanto riguarda un’attuazione tempestiva del diritto europeo e una sua corretta applicazione.

La Commissione, qualora reputi che si possa configurare una violazione del diritto europeo, invita lo Stato membro interessato a presentare osservazioni sulle sue conclusioni dopo averlo ufficialmente informato della pretesa violazione. La Commissione, in base alla risposta dello Stato membro ed anche in assenza di tale riposta, può, qualora continui a ritenere che sussista una violazione del diritto europeo, inviare allo Stato membro interessato un “parere motivato” in merito alla presunta violazione, invitandolo a conformarsi al diritto europeo entro un termine prescritto. E' sulla base di questa procedura che si struttura il dialogo con lo Stato membro interessato. Lo scopo è stabilire se esista veramente una violazione del diritto europeo e se ci sia spazio per una composizione o una soluzione in questa fase senza avviare un procedimento giurisdizionale davanti della Corte di giustizia. La maggior parte dei casi viene risolta in questo modo.

In taluni casi, qualora uno Stato membro non ottemperi ai suddetti obblighi, la Commissione puÚ ricorrere alla Corte di Giustizia che stabilisce se ci sia stata violazione del diritto europeo. Destinatari di queste pronunce sono gli Stati membri. Se la sentenza accerta una violazione del diritto europeo da parte dello Stato membro, quest’ultimo deve prendere tutti i provvedimenti necessari per porre fine all’infrazione. In caso contrario la Commissione può adire nuovamente la Corte di Giustizia, chiedendo a quest’ultima di imporre allo Stato membro il versamento di una penalità fino alla cessazione dell’infrazione.

Le sentenze della Corte di Giustizia sono diverse da quelle dei tribunali nazionali: non producono direttamente effetti sui diritti del singolo, anche se è possibile che sia stata la denuncia di quest’ultimo alla Commissione ad aver dato l’avvio al procedimento. Le sentenze della Corte di giustizia in sé non possono annullare le decisioni adottate dalle autorità nazionali o riconoscere direttamente un risarcimento. L’esito del procedimento comporta tuttavia che la sentenza sia giuridicamente vincolante e possa essere invocata direttamente di fronte a qualsiasi giudice o amministrazione nazionale, non solo dal ricorrente ma da ogni cittadino o impresa. E' inevitabile che questi procedimenti legali che coinvolgono le istituzioni europee e i governi degli Stati membri possano richiedere molto tempo. Spesso lo Stato membro che ha violato il diritto europeo deve persino modificare la propria legislazione per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto europeo.


SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DENUNCE ALLA COMMISSIONE EUROPEA – DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Chiunque, persona fisica o impresa, può denunciare alla Commissione pretese violazioni del diritto europeo da parte di uno Stato membro senza dover dimostrare di essere direttamente leso dalla presunta infrazione. In questo contesto la Commissione non puÚ comunque dirimere controversie tra privati.

La presentazione della denuncia è gratuita e non richiede l’assistenza di un legale. E' opportuno ricordare che alla denuncia devono essere allegati ogni informazione e documento utili (ad esempio, norme nazionali pertinenti).

I servizi della Commissione, purché la denuncia non sia chiaramente infondata, analizzano le circostanze di fatto e di diritto del caso. Entro un anno la Commissione Ë tenuta a decidere se dar seguito alla denuncia. Il ricorrente non è parte del procedimento e pertanto non puÚ impugnare la decisione o la mancata adozione di una decisione da parte della Commissione, né ha il diritto di essere sentito.

L’interessato è tenuto al corrente delle principali decisioni riguardanti la denuncia. Se la Commissione intende archiviare il caso, il ricorrente sarà preventivamente informato dei motivi e potrà presentare alla Commissione qualsiasi nuova informazione relativa al caso. Tutta la corrispondenza si svolge nella lingua ufficiale dell’UE scelta dal ricorrente.

Per maggiori informazioni sulla procedura e sui diritti esercitabili, consultare http://ec.europa.eu/secretariat_general/...ex_en.htm.


MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

La denuncia può essere presentata alla Commissione:

- scrivendo al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee (alla cortese attenzione del Segretario generale), 200, Rue de la Loi – B-1049 Bruxelles;

- utilizzando il modulo di denuncia che può essere richiesto agli uffici della Commissione negli Stati membri ed Ë anche accessibile all’indirizzo Internet (http://ec.europa.eu/sg/lexcomm);

- inviando un’e-mail al seguente indirizzo: SG-PLAINTES@ec.europa.eu.

Nel presentare la denuncia ricordarsi di indicare il proprio nome e di allegare ogni informazione e tutti i documenti utili.


Saranno online le informazioni necessarie su tutti i siti delle associazioni:

Amica Cicogna onlus: http://www.amicacicogna.it
Cerco un bimbo: http://www.cercounbimbo.net
Madre Provetta onlus: http://www.madreprovetta.it
Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica: http://www.lucacoscioni.it
Unbambino.[/b]it: http://www.unbambino.it
L’Altra Cicogna onlus: ospitata sul sito di Amica Cicogna
PROCEDURA DI INFRAZIONE CONTRO LA LEGGE 40 - CHI PUO' AGIRE E COME

Nel caso de quo, a seguito della presentazione al Parlamento della relazione sugli effetti della legge 40 del 2004, sono certificate e documentate in modo ufficiale le conseguenze dell'applicazione di una norma di Stato. Risulta palese ed evidente la violazione di molte norme di diritti Comunitario.


Chi può agire:

1. Coppie che hanno effettuato riduzioni embrionarie;
2. Coppie che hanno avuto aborti spontanei a seguito di gravidanze trigemine;
3. Coppie che non hanno avuto alcuna gravidanza poich» gli ovociti, fecondabili per una produzione non superiore ai tre embrioni, non hanno prodotto alcun embrione;
4. Coppie che non hanno potuto ottenere l’inseminazione di tutti gli ovociti, per produrre più embrioni e crioconservare embrioni;
5. Coppie che non hanno potuto fare diagnosi di preimpianto e a seguito di esami successivi hanno dovuto interrompere la gravidanza;
6. Coppie che non hanno potuto accedere alla PMA perché bisognose di tecniche eterologhe, vietate dalla legge 40;
7. Tutti coloro che volevano donare i propri embrioni, anomali o destinati
all’abbandono, alla ricerca scientifica.

Come in tutti i procedimenti è garantita la privacy.


Dati necessari:

1. Nome, cognome, data di nascita e luogo, residenza, codice fiscale
2. Vicenda personale
3. Esigenza (la tecnica consigliata e applicata in assenza di legge 40/04)
4. Diniego ricevuto
5. Eventuali iniziative giudiziarie in Italia e conseguenze.
6. Firma, mandato e liberatoria

Fede ha scritto:
Chi può agire:

1. Coppie che hanno effettuato riduzioni embrionarie;
2. Coppie che hanno avuto aborti spontanei a seguito di gravidanze trigemine;
3. Coppie che non hanno avuto alcuna gravidanza poich» gli ovociti, fecondabili per una produzione non superiore ai tre embrioni, non hanno prodotto alcun embrione;
4. Coppie che non hanno potuto ottenere l’inseminazione di tutti gli ovociti, per produrre più embrioni e crioconservare embrioni;
5. Coppie che non hanno potuto fare diagnosi di preimpianto e a seguito di esami successivi hanno dovuto interrompere la gravidanza;
6. Coppie che non hanno potuto accedere alla PMA perché bisognose di tecniche eterologhe, vietate dalla legge 40;
7. Tutti coloro che volevano donare i propri embrioni, anomali o destinati
all’abbandono, alla ricerca scientifica.

Come in tutti i procedimenti è garantita la privacy.


Federica, a quanto capisco è necessario aver già fatto ricorso (in relazione ai punti 1-6) a tecniche di PMA di secondo livello oppure non avervi potuto accedere a causa della legge 40 (punti 6 e 7). Corretto?

Un paziente infertile che non ha ancora fatto PMA oppure si è sottoposto solo inseminazioni intrauterine non può esporre denuncia. Corretto anche questo?

Grazie per i chiarimenti.

arianna77 ha scritto:
Un paziente infertile che non ha ancora fatto PMA oppure si è sottoposto solo inseminazioni intrauterine non può esporre denuncia. Corretto anche questo?


Credo che sia corretto, anche perché altrimenti chiunque potrebbe sporgere denuncia anche senza aver mai fatto PMA o senza neppure essere infertile, cmq eventualmente scrivi a Filomena Gallo per avere la conferma.

il diniego alla fecondazione di tutti gli ovociti deve essere scritto o è sufficiente la certificazione del centro da dove si evince che gli ovociti prodotti erano x e quelli fecondati y?
Per il punto 4 possono quindi fare la denuncia tutte le coppie che hanno fatto pma di secondo livello e che hanno trasferito gli embrioni ottenuti dopo la fecondazione dei tre ovociti ed il resto buttato ?
Questo è il caso della stragrande maggioranza di coppie che fanno fivet/icsi e che producono ben più di 3 ovociti, giusto ?
mail inviata!
aspetto informazioni su come procedere Ninja

Fede, grazie per la segnalazione Good
io non ci ho capito un gran che ( sono un po de coccio ed un po' ignorante )
in più queste due pagine http://ec.europa.eu/secretariat_general/...ex_en.htm. http://ec.europa.eu/sg/lexcomm non mi si aprono
a chi dovrei mandare la e-mail ?

una volta che ho questi dati

Fede ha scritto:
Dati necessari:
1. Nome, cognome, data di nascita e luogo, residenza, codice fiscale
2. Vicenda personale
3. Esigenza (la tecnica consigliata e applicata in assenza di legge 40/04)
4. Diniego ricevuto
5. Eventuali iniziative giudiziarie in Italia e conseguenze.
6. Firma, mandato e liberatoria

a chi li devo spedire?
grazie per il chiarimento e scusate se non ci ho capito molto

Orso, io ho mandato una mail a Filomena Gallo, come indicato da Fede, all'indirizzo filomenagallo@gmail.com, in cui ho brevemente descritto la mia situazione e ho indicato le motivazioni del danno causatomi dalla legge 40 (nel mio caso specifico i punti 4, 6, 7 relativi a a "chi può agire").
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